La CAPAIAP viene fondata nel 1980 sotto forma di mutua cooperativa senza scopi di lucro, su iniziativa di avvocati per fronteggiare il bisogno di sicurezza in tema di salute propria e dei propri congiunti.
La Capaiap è stata costituita a favore della categoria degli Avvocati come ente no profit con le esclusive finalità di mutualità e solidarietà, senza scopo di lucro, né diritto di recesso, per poi estendersi successivamente a diverse categorie di professionisti (magistrati, avvocati di stato, architetti, ingegneri, commercialisti, ecc.).
Lo sviluppo conseguito nel corso degli anni ha portato la CAPAIAP a garantire l’assistenza sanitaria integrativa al S.S.N. concretizzando le esigenze del nostro corpo sociale.
È per questo che la Capaiap è nata, è questo l’obiettivo da perseguire. Sempre.
ORGANIGRAMMA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nel rispetto del principio mutualistico i componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso
Avv. Marco MERLINI – da maggio 2024 Presidente CDA
- Socio Capaiap dal 1992 ;
- Componente del Consiglio di Amministrazione dal 2000
- Presidente del Consiglio di Amministrazione da maggio 2024
Iscrizione a Socio | Nomina Consigliere | |||
Avv. Francesco CAROLEO | dal 1984 | 2012 | ||
Avv. Alessandro GRAZIANI | dal 2011 | 2017 | ||
Avv. Marcello MARRA MARCOZZI | dal 2022 | 2023 | dal 2023 (SEGRETARIO) | |
Avv. Corinna MARZI | dal 2005 | 2023 | ||
Avv. Giovanni Crisostomo SCIACCA | dal 1980 | 1984 |
ottobre 2023-maggio 2024 (PRESIDENTE CDA) |
2021 (TESORIERE) |
Avv. Francesco STORACE | dal 2012 | 2024 |
REVISORE UNICO
Dott. Alessandro CALZECCHI
dal 17 maggio 2024 |
||
STATUTO
CASSA AUTONOMA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA INTEGRATIVA DEGLI AVVOCATI E PROFESSIONISTI, SOCIETA’ MUTUA COOPERATIVA
Disposizioni Generali
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
FORMA, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA CASSA
- È costituita la società mutua cooperativa denominata “Cassa autonoma di assistenza e previdenza integrativa degli avvocati e professionisti”, indicata nel presente statuto con la parola “Cassa”.
- La Cassa non potrà essere trasformata in società ordinaria neanche con deliberazione adottata all’unanimità dall’assemblea dei soci.
- La Cassa ha sede in Roma
- La durata è fissata sino a 31/12/2050 e potrà esse- re prorogata con deliberazione dell’assemblea anche prima della data di scadenza.
ARTICOLO 2
CARATTERI FONDAMENTALI E SCOPO DELLA CASSA
- La Cassa non ha scopi di lucro e, nell’ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell’art. 2512 e seguenti del codice civile.
- La Cassa potrà coordinare la sua attività a quella di enti similari e partecipare a consorzi di mutue.
- La Cassa ha facoltà di tutelare i diritti e gli interessi dei soci, anche collettivamente, davanti alle pubbliche amministrazioni ed all’autorità giudiziaria.
- La Cassa ha carattere nazionale e potrà istituire sedi secondarie.
ARTICOLO 3
OGGETTO SOCIALE
- La Cassa provvede in favore dei soci nonché dei loro familiari così come nel successivo 4 comma 6 all’assistenza sanitaria integrativa del Servizio sanitario nazionale, anche per quanto concerne la medicina preventiva mediante il fondo costituito dai contributi dei soci e dalle altre attività di cui all’articolo 13 dello statuto.
- L’assistenza sanitaria può essere erogata sia in for- ma diretta, che indiretta e mista in base al principio della parità di trattamento dei soci, con le modalità fissate nel regolamento delle prestazioni.
- La Cassa disciplina le prestazioni adottando ogni idoneo strumento gestionale (come il tariffario medi- co-chirurgico, la tabella delle degenze per tipologia, le convenzioni con primarie Case di cura, ospedali, isti- tuti, laboratori diagnostici, enti pubblici e privati, professionisti di elevato livello) per garantire l’assistenza ai soci ed ai loro familiari.
- La Cassa può stipulare, nel quadro dell’assistenza, polizze di assicurazione o di riassicurazione con primarie compagnie di assicurazione, a favore dei soci ai sensi e per gli effetti dell’art. 1891 cod. civ.
- La Cassa può costituire un fondo di garanzia per le prestazioni ai soci.
- La Cassa, altresì, può promuovere a favore dei soci un programma di previdenza integrativa nelle forme stabilite dal titolo IV dello statuto.
- La Cassa può compiere tutte le operazioni immo- biliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a rag- giungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni e provvidenze di leggi locali, nazionali e comunitarie. Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà associarsi ad altre cooperative, consorzi o assicurazioni e società al fine di rendere più efficace la propria azione.
- Può, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell’art. 2545 septies del codice civile, previa delibera da parte dell’assemblea dei soci.
Diritti e doveri degli iscritti
TITOLO II
DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI
ARTICOLO 4
CATEGORIE DI SOCI E FAMILIARI ASSISTITI
- Sono soci fondatori della Cassa coloro che hanno stipulato l’atto costitutivo in data 11 giugno 1980.
- Possono iscriversi alla Cassa in qualità di soci ordinari:
- tutti i professionisti la cui attività è disciplinata da Ordini e Collegi professionali riconosciuti;
- i Magistrati di ogni ordine e grado e gli Avvocati e Procuratori dello Stato;
- i consulenti ed i collaboratori della Cassa con almeno tre anni di attività;
- i figli dei soci, dal 26° anno di età.
- Il Consiglio di Amministrazione può consentire, in vista della gestione sociale volta alla più ampia realizzazione dello scambio mutualistico previsto dall’art. 2, l’iscrizione alla Cassa in qualità di Soci ordinari di persone fisiche non rientranti nelle categorie elenca- te nel comma precedente.
- Il rapporto sociale prosegue dopo il pensionamento del socio.
- L’iscrizione, a socio o ad assistito, è sempre esclusa per coloro che al momento della domanda:
- hanno superato il settantacinquesimo anno di età;
- godano di pensione di invalidità o di inabilità;
- si trovino nelle condizioni fisiche per l’attribuzione delle suddette pensioni.
- Con l’iscrizione del socio, acquisiscono, su richiesta dello stesso, il diritto alle prestazioni della Cassa:
- i suoi genitori, se conviventi;
- il coniuge, anche se separato, o il convivente;
- i figli, fino a 26 Sono a carico del socio:
- gli oneri sostenuti dalla Cassa al fine di garantire le prestazioni sanitarie al familiare iscritto, che verranno conteggiati nella determinazione del contributo annuo secondo i criteri fissati dal successivo art. 8
- la quota mutualistica di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni sanitarie o i rimborsi effettuati al familiare iscritto.
L’iscrizione quali assistiti è sospesa se il socio non presenta alla Cassa la documentazione richiesta. Restano esclusi dal diritto di assistenza i familiari, ad eccezione del coniuge, che possiedano o acquisiscano successivamente i requisiti per essere iscritti come soci.
- Su tutte le variazioni intervenute nel nucleo familiare delibera il consiglio di amministrazione della
- Il consiglio di amministrazione deve revocare l’iscrizione di chi abbia ottenuto con false dichiarazioni l’iscrizione a socio o quella del familiare assistito; in questi casi, la Cassa ha diritto al rimborso di tutte le prestazioni effettuate ed al risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 5
AMMISSIONE A SOCIO
- L’ammissione a socio è effettuata su domanda dell’interessato redatta con modulo predisposto dalla Cassa.
- Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo e l’inesistenza delle cause di incompatibilità delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce i termini per il versamento della quota sociale.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione l’organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso l’aspirante socio può, ove lo ritenga opportuno e comunque entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione delle sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dall’assemblea stessa.
Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
ARTICOLO 6
NUMERO DEI SOCI, VOTO, QUOTE
- Il numero minimo dei soci è quello di nove previsto dalla legge per la costituzione della cooperativa, quello massimo è illimitato.
- Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
- Le quote sono nominative; il loro valore nominale è di € 51,00 e potrà essere aumentato fino al massimo consentito dalla legge.
- Le quote sono incedibili e vincolate in favore della Cassa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del socio.
- L’importo della quota sarà rimborsato al socio, previa richiesta dello stesso, senza interessi, in tutti i casi di estinzione del rapporto diversi dall’esclusione e dalla revoca. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto.
Assistenza Sanitaria
TITOLO III
ASSISTENZA SANITARIA
ARTICOLO 7
PRESTAZIONI
Il diritto del socio alle prestazioni sanitarie ha effetto:
- per il ricovero, con o senza intervento chirurgico, dal novantesimo giorno successivo all’iscrizione;
- per il parto naturale, dal trecentesimo giorno successivo all’iscrizione;
- per tutte le altre prestazioni, dal giorno dell’iscrizione.
ARTICOLO 8
CONTRIBUTI SOCIALI
- I soci sono tenuti a corrispondere i contributi di partecipazione per ogni esercizio sociale nella misura deliberata dal consiglio di amministrazione.
- il pagamento del contributo deve essere eseguito dal socio in unica soluzione entro il 31 dicembre dell’anno anteriore all’esercizio considerato.
- Il consiglio di amministrazione annualmente potrà deliberare la corresponsione dei contributi in due semestralità gravate di interessi, determinandone l’ammontare.
- I contributi sono differenziati per classi con riferimento:
a. all’età del socio
b. al numero dei familiari dallo stesso iscritti come assistiti ed all’età di ciascuno di essi.
ARTICOLO 9
DURATA DEL RAPPORTO E RECESSO
- Il vincolo sociale è a tempo indeterminato.
- Il socio può recedere dalla Cassa nei casi previsti dall’art. 2285 cod.civ.; tuttavia, per effetto del dovere mutualistico di solidarietà, il periodo minimo di iscrizione alla Cassa non può essere inferiore a cinque anni continuativi ed è prolungato in ragione di un anno per ogni prestazione fruita dal socio a carico della Cassa di importo non inferiore al 500% del contributo sociale versato nel corrispondente esercizio.
- La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cassa con lettera raccomandata entro il 30 settembre dell’esercizio in corso ed il recesso avrà validità per l’esercizio successivo.
Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la dichiarazione entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.
Se i presupposti del recesso non sussistono il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione di accoglimento della domanda. Sia nel caso di irricevibilità che in quello di non accoglimento della domanda ai sensi dell’art.9 comma 3 Statuto, il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico rimangono immutati.
ARTICOLO 10
SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
- Le prestazioni della Cassa sono sospese di diritto nei confronti del socio moroso, decorsi trenta giorni dalla scadenza dei termini fissati per il pagamento dei contributi o di altre quote dovute per prestazioni mutualistiche.
- La sospensione è comunicata al socio inadempiente, con invito a regolarizzare la sua posizione contributiva mediante il pagamento dell’importo dovuto e degli interessi legali entro il termine di giorni trenta; se il socio provvede, viene riammesso a fruire delle prestazioni dopo 30 giorni dalla data della regolarizzazione contributiva.
ARTICOLO 11
ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio deve essere escluso:
- Se resta moroso, nonostante i solleciti ricevuti, di una intera annualità del contributo sociale;
- se non osserva le disposizioni del presente statuto o non si attiene alle deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci o dal consiglio di amministrazione;
- se pone in essere attività di concorrenza con la Cassa.
In questi casi, la Cassa ha diritto, oltre che al pagamento dei contributi dovuti dall’inadempiente, anche al risarcimento dei danni.
- L’inadempienza rilevata a carico del socio deve essergli contestata per iscritto dal consiglio di amministrazione.
- Con la delibera di esclusione si estingue ogni diritto del socio e la Cassa ne incamera la quota sociale.
ARTICOLO 12
MORTE DEL SOCIO
In caso di morte del socio, il coniuge o il convivente superstite già iscritto come assistito può chiedere alla Cassa, entro sei mesi dall’evento, di proseguire nel rapporto; decorso tale termine il rapporto si estingue.
Gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio.
Qualora gli eredi non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota versata.
Previdenza Integrativa
TITOLO IV
PREVIDENZA INTEGRATIVA
ARTICOLO 13
FINALITÀ E PRESTAZIONI
- La Cassa agisce senza scopo di lucro, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale ai soci, attraverso convenzioni con imprese autorizzate per legge.
- Le prestazioni, conseguibili col sistema finanziario a capitalizzazione, sono variabili, in funzione della scelta rimessa al socio tra le opzioni contrattuali.
- La Cassa non risponde delle vicende dei contratti stipulati dai soci.
- Le spese amministrative per la previdenza integrativa sono distinte nel bilancio con apposito conto d’ordine.
ARTICOLO 14
AMMISSIONE A SOCIO
- I soci e i familiari iscritti alla Cassa per l’assistenza sanitaria, possono sottoscrivere un contratto di previdenza integrativa.
- Le persone indicate dall’art. 4, comma 2, dello statuto sono ammesse, su domanda, a sottoscrivere un contratto di previdenza integrativa, anche se non intendono fruire dell’assistenza sanitaria e, se ammesse, diventano soci della Cassa. Nei loro confronti è esclusa l’applicazione delle disposizioni in materia di assistenza sanitaria.
I sottoscrittori dei contratti di previdenza integrativa possono chiedere in ogni momento l’estensione alla copertura sanitaria: in tal caso si applicherà integralmente il presente statuto.
Patrimonio, Bilancio e Riserve
TITOLO V
PATRIMONIO, BILANCIO E RISERVE
ARTICOLO 15
PATRIMONIO E OBBLIGAZIONI
- Il patrimonio sociale è costituito:
- dal capitale sociale, che è variabile ed è composto dalle quote sottoscritte in un numero illimitato e per un valore, ciascuna, di € 51,00;
- dai contributi versati dai soci;
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi o agli eredi dei soci deceduti.
- dalle riserve straordinarie;
- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- da donazioni, atti di liberalità, proventi di lasciti, sovvenzioni, contributi.
Per le obbligazioni sociali risponde la Cassa con il suo patrimonio; i soci sono tenuti soltanto entro i limiti della quota sottoscritta.
ARTICOLO 16
BILANCIO
- L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
- Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio, in base alle disposizioni di cui all’art. 2423 e seguenti del codice civile. Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell’art. 2513 del codice civile.
- Il bilancio deve essere presentato alla assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Cassa, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
- Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni successivi alla data di chiusura dell’esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per le quali si rendesse eventualmente necessario il prolungamento fino a 180 giorni.
ARTICOLO 17
DESTINAZIONE DELL’UTILE
La Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell’utile netto destinandolo:
- a riserva legale in misura non inferiore al 30%;
- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- quel che resta ad eventuale riserva straordi
In base a quanto previsto nell’ambito del combinato disposto degli articoli 2514 e 2521 c.c. che determina la necessaria inclusione negli statuti delle indicazioni che permettano di preservare le condizioni di prevalenza, la Cassa stabilisce che:
- non possono comunque essere distribuiti dividendi;
- non è possibile emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci;
- in nessun caso può essere deliberata la distribuzione di ristorni o riserve fra i soci.
Organi della Cassa
TITOLO VI
ORGANI DELLA CASSA
ARTICOLO 18
GENERALITÀ E DURATA
1. Gli organi della Cassa sono:
a) L’assemblea;
b) Il consiglio di amministrazione;
c) Il presidente;
d) Il collegio sindacale o il revisore contabile o il sindaco unico;
2.I componenti degli organi, ad eccezione del collegio sindacale o del sindaco unico, sono scelti tra i soci.
3. Gli organi hanno la durata di tre anni.
4. Sono causa di decadenza dalle cariche:
a) la cessazione della qualità di socio;
b) la sospensione delle prestazioni ex art. 10 dello statuto;
c) l’assenza ingiustificata ad almeno tre consecutive riunioni degli organi collegiali.
ARTICOLO 19
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’ Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente indicazioni delle materie da trattare, del luogo della adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l’avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza, nel domicilio risultante da libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo anche tecnico-telematico (es. fax, posta elettronica) comunque idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento; in tale ipotesi l’avviso dovrà essere inviato all’indirizzo di telefax o posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio e che risulti espressamente dal libro soci.
In mancanza delle suddette formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, entro termini più lunghi, comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, così come previsto nell’art. 16 del presente statuto.
Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall’organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l’indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo degli aventi diritto a voto.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.
Per le decisioni che riguardano:
– le modifiche all’atto costitutivo e allo statuto sociale;
– le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
– la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
la delibera dell’assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio, secondo le maggioranze previste dal codice civile.
ARTICOLO 20
DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
- l’approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili;
- la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;
- la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale o del sindaco unico;
- le modifiche dello statuto;
- la decisione di aderire a un gruppo cooperativo paritetico;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall’art. 2479 bis del codice civile.
ARTICOLO 21
COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è validamente costituita:
– in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei soci;
– in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti. Tuttavia, l’assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole del 70% dei soci presenti.
ARTICOLO 22
DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento dei contributi e delle quote di partecipazione alla spesa.
Ogni socio ha un solo voto.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.
Ad ogni socio non possono essere conferite più di 10 deleghe.
ARTICOLO 23
PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall’assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall’assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti.
Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
ARTICOLO 24
CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE
- 1. Il consiglio di amministrazione è nominato dall’assemblea ed è formato da un numero di componenti variabile da cinque a nove, da determinarsi triennio per triennio dall’assemblea.
- Il consiglio nomina, tra i suoi componenti, il presidente ed il segretario della Cassa.
- Il consiglio provvede a nominare per cooptazione fino a un numero inferiore alla maggioranza dei suoi componenti cessati dalla carica per qualsiasi motivo.
Se viene meno la maggioranza dei componenti nominati dall’assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della nomina. - Il Consiglio di amministrazione:
a. delibera il programma di gestione della Cassa;
b. delibera i regolamenti;
c. delibera in materia di iscrizione, sospensione, esclusione, revoca dei soci e procede agli accertamenti sulla qualità di socio e di assistito previsti dallo statuto;
d. delibera le prestazioni della Cassa in materia di assistenza sanitaria e le modalità di erogazione dei servizi;
e. determina la misura e le modalità di pagamento della spese di iscrizione, dei contributi per l’assistenza sanitaria, delle quote dovute dai soci per prestazioni mutualistiche e per la gestione della previdenza integrativa;
f. può nominare un comitato scientifico;
g. delibera in materia di previdenza integrativa;
h. stabilisce l’ordine del giorno dell’assemblea;
i. redige il bilancio e la relazione da sottoporre all’assemblea;
l. propone all’assemblea le modifiche statutarie;
m. attua le delibere dell’assemblea;
n. delibera le azioni ex art. 2, comma 4, dello statuto;
o. ratifica le deliberazioni adottate dal presidente in via d’urgenza;
p. delibera i rapporti di consulenza e l’assunzione dei dipendenti della cassa;
q. può assegnare incarichi speciali ai singoli consiglieri.
5. Il consiglio di amministrazione e’ convocato dal presidente a mezzo lettera raccomandata o e-mail spedito almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, due giorni prima a tutti gli amministratori ed all’organo di controllo; la comunicazione deve indicare l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione. Le riunioni del CdA potranno tenersi con collegamenti da remoto, con le modalità previste dalla legge. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.
6. Il consiglio può essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Il consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.
9. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando gli argomenti riguardano fatti personali.
10. Il consigliere interessato all’oggetto della votazione deve astenersi.
11. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.
12. Delle deliberazioni della seduta si redige verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 25
PRESIDENZA
1. Il presidente della Cassa è nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza semplice.
2. Il presidente:
a. ha la rappresentanza legale della Cassa e sta per essa in giudizio;
b. convoca e presiede l’assemblea ordinaria e quella straordinaria;
c. convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
d. sottoscrive il bilancio e le dichiarazioni di legge;
e. chiede i pareri al comitato scientifico, se esistente;
f. può adottare in via d’urgenza, motivandoli e sottoponendoli a ratifica del
consiglio di amministrazione, i provvedimenti di competenza dello stesso, ad eccezione di quelli stabiliti dall’art. 24, comma 4, alle lettere a), d), f), h), i), I), o), q).
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano.
ARTICOLO 26
ORGANO DI CONTROLLO
- Il controllo potrà essere affidato, su proposta del consiglio di amministrazione e sulla base dei parametri stabiliti dal codice civile:
a. ad un collegio sindacale formato da tre componenti effettivi e due supplenti;
b. ad un sindaco unico, nominati dall’Assemblea.
Tutti i membri effettivi e supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
L’assemblea nomina il Presidente del collegio Sindacale.
I Sindaci o il sindaco unico, durano in carica tre anni, per un massimo di tre mandati, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- Il collegio o il sindaco unico:
a. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Cassa e sul suo corretto A tal fine l’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, avendo la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali;
b. vigila sull’osservanza delle leggi e dello Statuto;
c. accerta che la valutazione del patrimonio sociale sia fatta con l’osservanza delle norme di legge;
d. accerta la consistenza della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà della società e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
e. convoca l’assemblea quando non vi provveda l’organo competente;
f. l’organo di controllo deve essere convocato alle riunioni del consiglio di amministrazione.
- L’organo di controllo redige il verbale delle riunioni nell’apposito libro, sul quale devono risultare anche gli accertamenti eseguiti individualmente.
- Le deliberazioni del collegio sindacale sono adottate a maggioranza assoluta.
- ll sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del dissenso.
- L’organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli art. 2409 bis e seguenti del codice civile.
- L’organo di controllo relaziona, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
ARTICOLO 27
COMIATO SCIENTIFICO
- Il comitato scientifico, se nominato, deve essere composto da emeriti professionisti che svolgono attività nei campi della medicina e chirurgia, biologia, farmacia, psicologia e scienze attuariali.
- Il comitato scientifico esprime pareri sull’organizzazione sanitaria e sulle problematiche attuariali della Cassa.
- Il comitato scientifico e’ formato da non oltre cinque componenti nominati dal consiglio di amministrazione.
Norme finali
TITOLO VII
NORME FINALI
ARTICOLO 28
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
- In caso di scioglimento della Cassa l’assemblea designerà uno o più liquidatori, scegliendoli tra i soci e determinandone i poteri.
- Il netto risultante dalla liquidazione, dedotte le spese e il rimborso delle quote, sarà devoluto ai fondi mutualistici per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, di cui all’art. 11 della L. 59/92.
ARTICOLO 29
NORME APPLICABILI
Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento:
– ai principi generali di diritto;
– alle norme contenute nel titolo VI del codice civile;
– alle leggi speciali in materia di cooperazione.
Regolamento di esecuzione delle disposizioni contabili degli articoli 8, 9, 10 ed 11 dello statuto
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTABILI DEGLI ARTICOLI 8, 9, 10 ED 11 DELLO STATUTO
(Deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 24, co. 4 lett. b) dello Statuto, il 28 aprile 2015)
Articolo 1 (articolo 8 Statuto)
Per il pagamento del contributo sociale, oltre alla cor- responsione in unica soluzione ovvero in due seme- stralità come stabilito dai commi 2 e 3 dell’art. 8 dello Statuto, è ammesso il versamento in tre rate, la pri- ma delle quali entro la data del 31 dicembre dell’anno anteriore e le successive due a mezzo RID bancario per le date del 30 aprile e 31 agosto dell’anno di rife- rimento.
Per potersi avvalere di tale facoltà è necessario che il socio sottoscriva, previa acquisizione del consenso del proprio istituto bancario, i moduli trasmessi dalla segreteria della Cassa unitamente alla nota di richie- sta del pagamento del contributo annuale nell’impor- to dovuto e restituisca detti moduli sottoscritti alla segreteria della Cassa entro il termine di giorni 15 dal- la data di ricezione della nota di richiesta.
Articolo 2 (articolo 9 Statuto)
La dichiarazione di recesso di cui all’art. 9, comma 3 dello Statuto, deve essere sottoscritta esclusivamen- te dal socio e spedita alla Cassa entro il 30 settembre dell’esercizio in corso a mezzo di lettera raccoman- data con ricevuta di ritorno, che fa testo della data di spedizione e dell’avvenuto ricevimento, ovvero comunicata, entro la stessa data, a mezzo di e-mail certificata (PEC).
Il difetto di sottoscrizione e la intempestività della spedizione/comunicazione determinano la irricevibi- lità della dichiarazione di recesso, della quale viene data immediata comunicazione al socio da parte della segreteria della Cassa.
Sia nel caso di irricevibilità che in quello di non acco- glimento della domanda ai sensi dell’art. 9, comma 3 Statuto, il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico rimangono immutati.
Articolo 3 (articoli 10 e 11 Statuto)
La sospensione delle prestazioni della Cassa nei con- fronti del socio moroso, di cui all’art.10, comma 1 Sta- tuto, e la successiva esclusione per mancata regola- rizzazione della posizione contributiva nel termine stabilito, di cui all’art.11, comma 1 lett. a) Statuto, com- portano l’immediata azione di recupero del credito da parte della Cassa a mezzo di decreto ingiuntivo.
Con la comunicazione della sospensione delle pre- stazioni della Cassa e con l’invito a regolarizzare la posizione contributiva entro il temine di giorni trenta, di cui all’art. 10, comma 1 e 2 Statuto, viene anche co- municato al socio moroso che, in caso di inutile de- correnza del termine suddetto, la Cassa provvederà a dichiarare l’esclusione del socio, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di cui sopra, ed a richie- dere l’emissione di decreto ingiuntivo per il pagamen- to di quanto dovuto.
Per i pagamenti del contributo sociale in più rate, pre- visti dall’articolo 8, comma 3 dello Statuto e dall’ar- ticolo 1 del presente regolamento, le disposizioni in ordine alla sospensione delle prestazioni ed alla esclusione del socio, di cui ai commi precedenti, si ap- plicano alla morosità relativa a ciascuna rata.
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
REGOLAMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONTABILI DEGLI ARTICOLI 8, 9, 10, 11 DELLO STATUTO
Disposizioni Generali
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO I
OGGETTO E STRUMENTI DELL’ASSISTENZA
1. L’assistenza sanitaria cui provvede la Cassa è disciplinata dal presente regolamento.
2. La Cassa provvede all’assistenza in forma sia diretta presso Istituti convenzionati, regolati dalle singole convenzioni, sia in forma indiretta mediante rimborso a tariffario (Fasi vigente)
3. Atti e documenti necessari all’assistenza sono: la scheda anamnestica, il tariffario delle prestazioni e l’autorizzazione.
4. L’interpretazione delle disposizioni regolamentari si uniforma alle seguenti definizioni:
Day Hospital: degenza in Istituto di cura che non comporta pernottamento.
Day surgery: intervento in sala operatoria annessa a studio medico specializzato dotato di attrezzature idonee, con una permanenza non oltre le 24 ore.
Emergenza: necessità di prestazione medica immediata per eventi patologici improvvisi.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Intra-Moenia: assistenza sanitaria prestata in ospedali e altre strutture pubbliche con pagamento a carico dell’assicurato.
Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici, mediante l’intervento di personale medico e paramedico abilitato.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia oncologica: ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna invasiva.
Massimale: somma massima indennizzabile per ciascuna persona e per ciascun nucleo familiare, nel corso dello stesso anno assicurativo.
Ricovero: degenza in istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Reparto di rianimazione: reparto disponibile con ricovero presso strutture pubbliche, dotato di attrezzature sanitarie che consentono, oltre al controllo delle funzioni vitali, il mantenimento in vita del paziente.
Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
Terapia Intensiva: servizio sanitario operante in ricovero con attrezzature atte al controllo delle terapie necessarie per il mantenimento delle funzioni vitali.
ARTICOLO 2
SCHEDA ANAMNESTICA
1. La scheda anamnestica è il documento contenente una precisa e completa ricognizione della pregressa situazione sanitaria di ogni assistito della Cassa.
2. La scheda è compilata e sottoscritta da ogni soggetto unitamente alla domanda di iscrizione alla Cassa.
3. Le risultanze della scheda anamnestica sono valutate dal medico della Cassa che ha la facoltà di disporre accertamenti sanitari sui soggetti, interessati all’iscrizione, ai fini del nulla osta all’iscrizione.
Se il Medico rileva dalla scheda o dagli accertamenti successivi patologie ad elevato rischio, deve motivare il suo parere negativo all’iscrizione, in assoluto, o con specifica esclusione di assistenza mutualistica per le patologie rilevate.
ARTICOLO 3
TARIFFARIO
1. La Cassa adotta tariffari di accertata valenza su scala nazionale in relazione a particolari convenzioni con Istituti di cura o Medici e Chirurghi.
2. I tariffari delle prestazioni sanitarie stabiliscono il compenso dovuto dalla CAPAIAP a Medici, Chirurghi, Istituti di cura e Laboratori nelle convenzioni per l’assistenza diretta, e determina la misura del rimborso a ciascun assistito in caso di assistenza indiretta.
3. L’eventuale differenza tra maggiore spesa sostenuta dal socio e rimborso a tariffa resta a suo carico. Per l’assistenza indiretta dei ricoveri è applicato il Tariffario Fasi.
ARTICOLO 4
DURATA DELLA DEGENZA
1. La durata della degenza è prescritta dal Medico fiduciario della Cassa per ogni ricovero in relazione alla patologia ed allo stato di salute dell’assistito.
ARTICOLO 5
AMMISSIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLE PRESTAZIONI
1. Sono ammessi all’assistenza i soci in regola col pagamento dei contributi annui e, dopo la prima prestazione, delle quote di partecipazione alla spesa.
2. Per essere autorizzato alle prestazioni, in forma sia diretta che indiretta, il socio deve presentare richiesta, corredata da relativa prescrizione medica, all’Ufficio della Cassa – Sede di Roma.
In mancanza di autorizzazione, il socio non ha diritto a prestazioni o rimborsi a carico della Cassa.
3. In tutti i casi di ricovero, day hospital, day surgery, con l’autorizzazione si stabiliscono l’Istituto o Io Studio Medico, la cura necessaria ed il periodo di degenza. In tutti i casi di visita specialistica, accertamento strumentale o altra forma di medicina preventiva, con l’autorizzazione si stabilisce l’istituto o lo Studio medico convenzionato, abilitandoli ad erogare la prestazione alle condizioni stabilite con la Cassa.
4. La spesa per la terapia intensiva, sub-intensiva e rianimazione, viene assunta dalla Cassa – esclusivamente se conseguenza di intervento chirurgico autorizzato e resa nello stesso ricovero – fino al massimale giornaliero di € 1.000,00, comprensivo di degenza, assistenza medico-infermieristica 24h ed uso di apparecchiature speciali, con il limite massimo di tre giorni.
5. L’autorizzazione della Cassa è inefficace se non viene controfirmata per accettazione dal socio: questi, con la sua sottoscrizione, aderisce alle prestazioni fissate, ed accetta per l’erogazione dell’assistenza le condizioni previste dai regolamento.
6. L’autorizzazione perde efficacia se non è presentata entro trenta giorni dalla data del rilascio, all’Istituto di cura, allo Studio medico o al Laboratorio specificamente indicati per la prestazione sanitaria.
Gestione dell’Assistenza Sanitaria
TITOLO II
GESTIONE DELL’ASSISTENZA SANITARIA
ARTICOLO 6
PRESIDIO AMMINISTRATIVO/SANITARIO
1. Il presidio provvede all’ammissione dell’assistito alle prestazioni sanitarie,
rilascia l’autorizzazione e fornisce al socio l’informazione relativa agli Istituti di cura ed alle voci del tariffario, fissa l’appuntamento con il Medico consulente, fiduciario della Capaiap, se necessario o/e richiesto dall’assistito.
ARTICOLO 7
CONTROLLI MEDICI
1. La Cassa ha facoltà di disporre visite di controllo presso gli Istituti di cura, nell’interesse dei soci.
ARTICOLO 8
ESCLUSIONI DALL’ASSISTENZA
1. Sono escluse dall’assistenza le conseguenze dirette e le patologie collegate o collegabili ad infortuni, malattie e malformazioni, che risultino aver dato origine a cure, esami e diagnosi anteriormente all’iscrizione alla Cassa, anche se non dichiarate nel questionario anamnestico.
2. Sono escluse dall’assistenza:
a) le malattie mentali di cui all’ari. 34 comma IV e segg. Legge 833/1978; tuttavia, l’esclusione non opera nei casi comportanti intervento chirurgico limitatamente ad esso;
b) le conseguenze derivanti da abuso di alcolici o di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
c) le prestazioni medico sanitarie dipendenti da gravidanza e puerperio, che si manifestino entro 300 giorni dalla iscrizione del socio, fatta eccezione per i casi comportanti intervento chirurgico;
d) gli infortuni derivanti dalla pratica di sports aerei in genere, o dalla partecipazione a corse e gare motoristiche ed alle relative prove di allenamento;
e) gli infortuni e le malattie derivanti da tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale cui l’associato abbia preso parte volontariamente;
f) gli infortuni derivanti da azioni delittuose dell’associato; l’assistenza è invece prestata per gli infortuni determinati da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
g) le cure e gli interventi per l’eliminazione o correzione di difetto fisico preesistente all’associazione alla Cassa, intendendosi per tale la formazione anomala di parte anatomica obiettivamente visibile o clinicamente diagnosticata prima dell’iscrizione del socio o familiare assistito;
h) le applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resisi necessari da malattia o infortunio, le cure e le protesi odontoiatriche e ortodontiche, le cure dietologiche e fitoterapiche, le cure omeopatiche, i cicli di agopuntura e chiropratica, le cure termali, salvo i trattamenti terapeutici resi necessari da malattia o infortunio; le visite e le sedute psicologiche, psichiatriche e di logoterapia;
i) l’acquisto, la manutenzione, la riparazione o noleggio di presidi sanitari, ortesi, protesi, apparecchi protesici, terapeutici ed ottici;
I) le malattie professionali, così definite dai D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
m) le malattie e gli infortuni derivanti da guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
n) le conseguenze dirette e indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni a radiazioni ionizzanti;
o) gli interventi, anche ambulatoriali, per la riduzione della miopia, quando il grado accertato con visita dell’oculista convenzionato in forma diretta dalla Cassa sia inferiore a 2,5 diottrie. Quando il grado di miopia supera 2,5 diottrie, gli interventi sono comunque esclusi dall’assistenza qualora abbiano carattere prevalentemente estetico ai sensi della precedente lettera h);
p) le lenti correttive della vista;
q) i ricoveri per accertamenti e cure, salvo valutazione del Medico della Cassa;
r) l’assistenza infermieristica domiciliare;
s) i casi di sieropositività al virus HIV;
t) i vaccini, i medicinali, le visite medico sportive, le terapie infiltrative, i certificati per attività agonistica, le visite medico legali.
3. E’ esclusa dall’assistenza della Cassa qualsiasi prestazione per le conseguenze di una malattia cronica preesistente, anche se non dichiarata nella scheda anamnestica, quando sussista una delle seguenti condizioni (O.M.S.):
– sia permanente
– tenda a sviluppare un tasso di disabilità variabile
– sia causata da un’alterazione patologica non reversibile
– richieda una formazione speciale per una buona riabilitazione
– necessiti di un lungo periodo di controllo, osservazione e cura
4. Le malattie croniche e le situazioni di invalidità, intervenute dopo l’iscrizione alla Cassa, nonché le malattie a carattere cronico emerse anche successivamente all’iscrizione, non hanno la copertura della Capaiap.
Si definisce cronica una patologia quando sussista una delle condizioni previste dal precedente comma 3.
ARTICOLO 9
DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI
1. Il diritto del socio alle prestazioni sanitarie ha effetto:
a) per il ricovero, con o senza intervento chirurgico, dal 90° giorno successivo all’iscrizione;
b) per il parto, dal trecentesimo giorno successivo all’iscrizione;
c) per le altre prestazioni, compresa la prevenzione, dal giorno dell’iscrizione;
2. I termini di cui ai comma precedenti sono inderogabili.
3. La Cassa comunica ai socio, con la lettera d’iscrizione, la decorrenza delle prestazioni.
Forme di assistenza
TITOLO III
FORME DI ASSISTENZA ARTICOLO 10
ASSISTENZA DIRETTA
1. L’ammissione all’assistenza diretta, è disciplinata dall’art. 5 del presente regolamento.
2. Ai fini dell’assistenza diretta, la Cassa stipula convenzioni, anche in regime di “managed care” per l’alta chirurgia, con primari Istituti di cura pubblici o privati, Medici, Chirurghi e Laboratori diagnostici.
3. Nelle convenzioni speciali di “managed care” per l’alta chirurgia è compresa la terapia intensiva post-operatoria presso alcune Case di cura private convenzionate, nei limiti delle relative convenzioni.
4. Nell’assistenza diretta, la spesa è anticipata dalla Cassa, eccettuata l’eventuale differenza di degenza prevista dalla convenzione con la Casa di cura e gli extra. Il socio è tenuto a rimborsare alla Cassa entro trenta giorni dalla richiesta l’importo della quota mutualistica di partecipazione alla spesa prevista dal regolamento a carico del socio.
ARTICOLO 11
ASSISTENZA INDIRETTA
1. L’ammissione all’assistenza indiretta è disciplinata dall’art. 5 del presente Regolamento.
2. La prestazione della Cassa in assistenza indiretta consiste nel rimborso di spese sanitarie, anticipate dall’assistito presso l’istituto di cura o il Medico prescelto, riconosciuto nella stessa misura prevista dal tariffario Fasi e detratta l’intera quota mutualistica di partecipazione alla spesa prevista a carico del socio. L’eventuale eccedenza di spesa sostenuta dal socio resta a suo carico.
3. Per conseguire il rimborso, il socio è tenuto a presentare all’Ufficio della CAPAIAP – Sede di Roma, entro il termine di trenta giorni dalla dimissione dalla Casa di cura, una domanda scritta ed i seguenti documenti:
a) copia della cartella clinica;
b) fatture in originale delle prestazioni sanitarie fruite.
4. L’Ufficio può richiedere al socio documenti integrativi, medici o di spesa, se li reputa necessari per l’istruttoria della pratica.
5. La mancata produzione della domanda o dei documenti entro il termine di 30 gg. determina l’inammissibilità del rimborso.
6. Il rimborso al socio delle spese sanitarie sostenute all’estero, sarà effettuato in Italia, secondo la media del cambio ufficiale dei giorni in cui tali spese risultano effettuate.
Non sono ammesse a rimborso altre spese, come quelle di viaggio e di permanenza all’estero ed analoghe.
7. Il rimborso avviene per bonifico bancario sul conto indicato dal socio.
8. I documenti originali sono restituiti al socio al momento della liquidazione, con l’annotazione dell’avvenuto rimborso nella misura prevista dal regolamento per la detrazione fiscale.
ARTICOLO 12
ASSISTENZA NELLA MATERNITA
- La spesa è assunta dalla Cassa fino al massimo di € 500,00 per il parto naturale omnicomprensivo senza quota mutualistica. Per il parto cesareo la spesa è assunta dalla Cassa secondo quanto regolamentato dall’art.11.2.
- L’autorizzazione di ricovero per maternità sarà emessa esclusivamente in forma indiretta.
- Per il parto cesareo potrà essere utilizzata la forma dell’assistenza diretta, alle medesime condizioni di quella indiretta (art.11.2) e, quindi, condizionata preventivamente all’accettazione, da parte della Casa di cura e dell’equipe chirurgica, dell’applicazione del tariffario FASI.
- Su richiesta del socio, con presentazione di certificazione medica e decorso il settimo mese di gravidanza della puerpera, la Cassa può erogare un’anticipazione di € 1.550,00, che sarà detratta nella liquidazione finale.
- Si esclude ogni prestazione relativa alla fecondazione assistita, infertilità, sterilità maschile e femminile, impotenza.
Medicina preventiva
TITOLO IV
MEDICINA PREVENTIVA
ARTICOLO 13
ASSISTENZA NELLA MEDICINA PREVENTIVA
1. Il Consiglio di Amministrazione approva, di norma annualmente, il programma di medicina preventiva.
2. L’ammissione alle prestazioni di medicina preventiva è disciplinata dall’art. 5 del presente regolamento.
3. Il programma di medicina preventiva della Cassa comprende visite specialistiche, accertamenti strumentali, diagnostica per immagini, check up ed analisi di laboratorio.
Dette prestazioni potranno essere fruite esclusivamente presso gli Istituti convenzionati in forma diretta con la Cassa.
Verranno ammesse a rimborso in forma indiretta soltanto le prestazioni non conseguibili nella Rete Sanitaria Capaiap, preventivamente autorizzate, che saranno liquidate secondo i massimali del Tariffario Fasi. La documentazione in originale dovrà essere trasmessa all’Ufficio Capaiap entro trenta giorni dalla prestazione, pena l’inammissibilità del rimborso.
In ogni caso, già all’atto della richiesta di autorizzazione, la prescrizione medica deve attestare espressamente la patologia soggetta ai necessari accertamenti mirati.
La copertura per le analisi cliniche verrà rilasciata esclusivamente in forma
diretta e su prescrizione del Medico di base. Il costo del ticket sarà preso in carico totalmente dalla ns. Cassa e regolato direttamente con le Strutture convenzionate. Ogni altra analisi al di fuori della convenzione SSN, potrà essere effettuata a tariffe agevolate usufruendo degli sconti concordati da Capaiap con le Strutture convenzionate, e regolate economicamente direttamente dal Socio.
4. Per le visite e gli accertamenti strumentali, usufruibili esclusivamente presso Medici/Istituti convenzionati e previa autorizzazione, il programma prevede il concorso del socio nella spesa, con pagamento di un ticket non inferiore al
50% della tariffa agevolata riservata ai soci Capaiap, direttamente all’erogatore della prestazione.
Il Consiglio può deliberare un check-up gratuito all’anno per nucleo familiare.
5. I documenti, in originale, devono essere presentati entro 30 gg. dalla data della prestazione. Oltre tale termine, l’assistito perderà il diritto al rimborso.
ARTICOLO 14
TERAPIE SENZA RICOVERO
1. I cicli di cura per chemioterapia e/o radioterapia distinti dai ricoveri prevedono un massimale annuo per nucleo familiare di € 3.100,00 senza quota mutualistica.
2. I cicli di fisiokinesiterapia (manu medica), sono fruibili con un massimo di:
– 24 sedute per il Socio
– 24 sedute per il nucleo familiare
fino ad un massimo di 48 sedute nell’anno solare per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di componenti, presso i centri convenzionati con la Cassa con un ticket a carico del Socio non inferiore al 50% della spesa, previa autorizzazione della Cassa. Qualora fruiti presso Istituti convenzionati con il SSN, il relativo ticket è totalmente a carico della Cassa. I cicli fruiti presso centri non convenzionati con Capaiap, sono rimborsati “a tariffa” Fasi, previa autorizzazione della Cassa.
Disciplina dei ricoveri
TITOLO V
DISCIPLINA DEI RICOVERI ARTICOLO 15
PRESTAZIONI
1. In caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da malattia o da infortunio, l’assistenza della Cassa copre, sempre nei limiti delle convenzioni con le Case di cura e del tariffario Fasi per l’assistenza indiretta, le spese per:
a) accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati nei sessanta giorni precedenti al ricovero;
b) onorari del chirurgo, dell’assistente o aiuto e del medico anestesista, diritti di sala operatoria, materiale d’intervento;
c) assistenza medica e infermieristica, cure, medicinali ed esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero;
d) rette di degenza, fino al massimo di € 258,23 al giorno;
e) esami, prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche, trattamenti fisioterapici rieducativi non in regime di ricovero effettuati nei sessanta giorni successivi alla cessazione del ricovero e resi necessari da malattia o infortunio che lo abbia determinato;
f) trasferimento dell’assistito con qualunque mezzo di trasporto in Istituto di cura, in Italia o all’estero e ritorno; trasferimento da un istituto all’altro: con lo scoperto del 10% ed il massimale di € 520,00 per ogni trasporto in Italia o all’estero.
2. Nel caso di trapianto di organi, o di parte di essi, conseguente a malattia o infortunio, l’assistenza copre il pagamento delle spese relative alle prestazioni sanitarie rese necessarie per il prelievo sul donatore.
3. Nel caso di donazione da vivente, l’assistenza copre le spese per le prestazioni effettuate durante il ricovero relative al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico, cure, medicinali e rette di degenza, con i limiti stabiliti dalle norme precedenti.
4. In caso di intervento chirurgico ambulatoriale reso necessario da malattia o infortunio, l’assistenza copre tutte le prestazioni specificate nelle norme precedenti, con i relativi limiti.
5. Per la determinazione dei termini temporali per le prestazioni sanitarie pre e post intervento chirurgico, si tiene conto del giorno in cui l’intervento ha avuto luogo.
6. In caso di aborto spontaneo o post-traumatico che comporta il ricovero in istituto di cura, l’assistenza copre le prestazioni specificate nelle norme precedenti coi relativi limiti.
7. In caso di decesso dell’assistito all’estero conseguente ad eventi assicurati, la Cassa rimborsa agli aventi causa le spese sostenute per il rimpatrio della salma con il limite del 20% del massimale assicurato.
ARTICOLO 16
EMERGENZA
1. In caso di emergenza con necessità di ricovero, deve essere data comunicazione scritta all’Ufficio della Cassa, entro il termine di cinque giorni, per l’emissione dell’autorizzazione.
ARTICOLO 17
GARANZIA ASSICURATIVA E LIMITI DELL’ASSISTENZA
1. La Cassa può stipulare polizze di assicurazione con primarie Compagnie per la copertura, anche parziale, dei ricoveri, dei day hospital, dei day surgery ed eventualmente di altre prestazioni, in favore dei soci e degli assistiti del nucleo familiare di appartenenza.
2. Gli assistiti sono garantiti dalla polizza nella misura predeterminata dal tariffario della Cassa e per i giorni di degenza autorizzati.
3. I limiti inderogabili dell’assistenza sono stabiliti dal massimale, dai submassimali e dagli scoperti previsti nella polizza stipulata dalla Cassa.
4. Per ogni sinistro successivo al primo che si registri nell’ambito dello stesso nucleo familiare e nel corso dello stesso anno solare, il socio è tenuto a concorrere con una quota integrativa di partecipazione alla spesa pari ad un ulteriore 10%.
5. Il diritto alle prestazioni assicurate o riassicurate si prescrive, in conformità dell’art. 2952, II comma, del codice civile, rispettivamente in un anno o due anni dal giorno in cui si è verificato l’evento assicurato e nulla è dovuto dalla Cassa.
Sospensione
TITOLO VI
SOSPENSIONE
ARTICOLO 18
EFFETTI DELLA SOSPENSIONE
1. Il socio sospeso dalle prestazioni secondo le norme statutarie, o comunque in mora nel pagamento dei contributi o delle quote mutualistiche di partecipazione alla spesa, non può fruire delle prestazioni della Cassa.
La sospensione è estesa ai componenti del nucleo familiare del socio sospeso.
2. La sospensione cessa trenta giorni dopo l’integrale pagamento dei contributi e delle quote mutualistiche in mora.
Misure di garanzia per i Soci
MISURE DI GARANZIA PER I SOCI
ARTICOLO 19
QUOTE MUTUALISTICHE PER ETÀ
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le quote di partecipazione dei soci alla spesa per ricoveri distinte per classi di età (con riferimento alla classe riportata nella scheda contributiva), tenuto conto del maggior rischio per la senescenza e dei dati accertati negli esercizi pregressi.
ARTICOLO 20
SBARRAMENTI ANAGRAFICI
In base ai dati sui ricoveri accertati nell’esercizio precedente, il Consiglio di Amministrazione può approvare una polizza assicurativa con un limite di età massimo per la relativa copertura, facendo salvi i diritti acquisiti dai soci iscritti negli anni precedenti.
ARTICOLO 21
FONDI PER ALTRI RISCHI
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire la costituzione di fondi di garanzia, per rischi particolari e per oneri diversi da quello della senescenza.
Quadri di riferimento
QUADRI Dl RIFERIMENTO
La tabella seguente si riferisce all’applicazione, da parte della Cassa, delle norme regolamentari richiamate col numero dell’articolo.
I valori riportati sono deliberati annualmente dai Consiglio di Amministrazione e pertanto possono variare.
ARTICOLO 19
QUOTE MUTUALISTICHE PER ETÀ (Classe di età % quota)
1. Fino a 30 anni 15%
2. 31/35 anni 16%
3. 36/40 anni 16%
4. 41/45 anni 17%
5. 46/50 anni 18%
6. 51/55 anni 20%
7. 56/60 anni 22%
8. 61/65 anni 24%
9. 66/70 anni 26%
10. 71/75 anni 28%
11. oltre 75 anni 30%
REGOLAMENTO DISPOSIZIONI CONTABILI DEGLI ARTICOLI 8, 9, 10, 11 DELLO STATUTO
REGOLAMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONTABILI DEGLI ARTICOLI 8, 9, 10, 11 DELLO STATUTO
Regolamento di esecuzione delle disposizioni contabili degli articoli 8, 9, 10, 11 dello Statuto
Regolamento di esecuzione delle disposizioni contabili degli articoli 8, 9, 10, 11 dello statuto
(DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 4 LETT. B) DELLO STATUTO, IL 28 APRILE 2015)
Articolo 1
(articolo 8 Statuto)
Per il pagamento del contributo sociale, oltre alla corresponsione in unica soluzione ovvero in due semestralità come stabilito dai commi 2 e 3 dell’art. 8 dello Statuto, è ammesso il versamento in tre rate, la prima delle quali entro la data del 31 dicembre dell’anno anteriore e le successive due a mezzo RID bancario per le date del 30 aprile e 31 agosto dell’anno di riferimento.
Per potersi avvalere di tale facoltà è necessario che il socio sottoscriva, previa acquisizione del consenso del proprio istituto bancario, i moduli trasmessi dalla segreteria della Cassa unitamente alla nota di richiesta del pagamento del contributo annuale nell’importo dovuto e restituisca detti moduli sottoscritti alla segreteria della Cassa entro il termine di giorni 15 dalla data di ricezione della nota di richiesta.
Articolo 2
(articolo 9 Statuto)
La dichiarazione di recesso di cui all’art. 9, comma 3 dello Statuto, deve essere sottoscritta esclusivamente dal socio e spedita alla Cassa entro il 30 settembre dell’esercizio in corso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che fa testo della data di spedizione e dell’avvenuto ricevimento, ovvero comunicata, entro la stessa data, a mezzo di e-mail certificata (PEC).
Il difetto di sottoscrizione e la intempestività della spedizione/comunicazione determinano la irricevibilità della dichiarazione di recesso, della quale viene data immediata comunicazione al socio da parte della segreteria della Cassa.
Sia nel caso di irricevibilità che in quello di non accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 9, comma 3 Statuto, il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico rimangono immutati.
Articolo 3
(articolo 10 e 11 Statuto)
La sospensione delle prestazioni della Cassa nei confronti del socio moroso, di cui all’art.10, comma 1 Statuto, e la successiva esclusione per mancata regolarizzazione della posizione contributiva nel termine stabilito, di cui all’art.11, comma 1 lett. a) Statuto, comportano l’immediata azione di recupero del credito da parte della Cassa a mezzo di decreto ingiuntivo.
Con la comunicazione della sospensione delle prestazioni della Cassa e con l’invito a regolarizzare la posizione contributiva entro il temine di giorni trenta, di cui all’art. 10, comma 1 e 2 Statuto, viene anche comunicato al socio moroso che, in caso di inutile decorrenza del termine suddetto, la Cassa provvederà a dichiarare l’esclusione del socio, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di cui sopra, ed a richiedere l’emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento di quanto dovuto.
Per i pagamenti del contributo sociale in più rate, previsti dall’articolo 8, comma 3 dello Statuto e dall’articolo 1 del presente regolamento, le disposizioni in ordine alla sospensione delle prestazioni ed alla esclusione del socio, di cui ai commi precedenti, si applicano alla morosità relativa a ciascuna rata.